1. L'articolo 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - 1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno tre anni successivamente all'adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno tre anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea se risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica».